Bici elettriche, Hoverboard e monopattini: normativa, leggi e codice della strada per poter circolare

Normativa di legge italiana per la circolazione

La questione normativa italiana per la circolazione dei mezzi elettrici è molto delicata, i pareri sono discordanti, ma se ci sono parti delle norme che un po’ sono “vittime” della libera interpretazione, altre parti sono invece molto precise e non lasciano alcun dubbio interpretativo.

Su eHoverboard andiamo a raccogliere informazioni legislative reperite nei siti autorevoli di riferimento, ai quali dovrete far affidamento per maggiori approfondimenti ed aggiornamenti.

I monopattini elettrici e gli hoverboard: legge

Innanzitutto i due ruote elettrici per poter circolare liberamente sulle strade di città devono essere omologati. E questo vale sia per i monopattini che per gli hoverboard.

Se guidati con casco, se provvisti di targa, se dotati di assicurazione, se e solo se, vengono rispettate queste condizioni, monopatini e hoverboard possono circolare su strada, in quanto entrano a fare parte della categoria dei mezzi di locomozione così come stabilito dall’articolo 46 del Codice della Strada. L’articolo recita:

  1. Ai fini delle norme del presente codice si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:
  1. le macchine per uso dei bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
  2. le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici, secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.

Hoverboard e monopattini : Limiti di velocità, potenza e dimensioni

Con ogni evidenza, monopattini elettrici ed hoverboard rientrano nella definizione di “veicoli” fornita dal Legislatore e a talune condizioni (quali quelle precedentemente elencate) possono viaggiare su strada.

Altre condizioni imposte dalla legge sono:

  • lunghezza massima 1,10 m;
  • larghezza massima 0,50 m;
  • altezza massima 1,35 m;
  • sedile monoposto;
  • messa in ordine di marcia 40 Kg;
  • potenza massima del motore 1KW;
  • velocità massima 6 Km/h per i veicoli dotati di motore.

Prendendo in considerazione tutti i parametri stabiliti dalla legge potremmo dire che se hoverboard e monopattino elettrico vantano una potenza di motore superiore ad 1 KW e viaggiano ad una velocità superiore ai 6 Km/h devono essere assicurati per poter circolare su strada come mezzi rientranti nella categoria di veri e propri “veicoli”.

Se invece sono usati da bambini e vantano motori modesti e velocità modeste possono circolare su strade, parchi e centri, liberamente rientrando nella categoria delle “macchine per bambini”.

La definizione di microciclomotori nel codice della strada

I monopattini elettrici e hoverboard sono etichettati come microciclomotori nel CDS, infatti andando avanti nella lettura degli articoli del CDS ci imbattiamo negli articoli 52 e 53 che trattano rispettivamente di ciclomotori e motoveicoli, categorie a cui appartengono per un verso piuttosto che per un altro, sia monopattino elettrico che hoverboard.

L’articolo 52 del nuovo codice della strada, recita:

– I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote che hanno le seguenti caratteristiche:

a) motore di cilindrata non superiore ai 50 cm se termico;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h.

Per quanto concerne, invece, i motoveicoli, l’articolo 53 recita:

– I motoveicoli sono veicoli a motore con due, tre, quattro ruote e si distinguono in

a) motocicli (…)
b) motocarrozzette (…)
c) motoveicoli per trasporto promiscuo (…)
d) motocarri (…)
e) mototrattori (…)
f) motoveicoli per trasporti specifici (…)
g) motoveicoli per uso speciale (…)
h) quadricicli a motore (…).

Gli esperti del CDS hanno dedotto da queste norme che monopattini e hoverboard vanno collocati a metà strada tra ciclomotori e motoveicoli, oppure inseriti in una categoria del tutto nuova, quella dei microciclomotori, sottoposta a regolamentazione attraverso norme successive.

Il primo riferimento in materia è il D.M. del 31 gennaio 2003, in attuazione della direttiva 2002/24/CE, che stabilisce tre questioni importanti:

  • i veicoli a motore a due o tre ruote, aventi una velocità massima di 6 km/h e che non siano velocipedi a pedalata assistita, né costruiti per uso di bambini o invalidi, sono da ricomprendersi, a seconda delle prestazioni e delle caratteristiche costruttive, tra ciclomotori e motoveicoli;
  • vige l’obbligo di omologazione ai sensi del D.M 2 maggio 2001 n. 277
  • i microciclomotori elettrici non possono essere ricompresi tra gli acceleratori di andatura previsti dall’art 190 al comma n. 8 del CDS.

A ben vedere la questione della regolamentazione di hoverboard e monopattini elettrici, è molto complessa, ma il Legislatore italiano si sta impegnando tanto in questo senso e quindi potremmo dire di essere sulla buona strada.


E-bike e pit bike: normativa

Lo stesso non si più dire esaminando la legislazione di riferimento relativa a e-bike e pit bike, ancora più lacunosa e carente. Per e bike e pit bike potremmo parlare di un vuoto normativo da riempire. Cerchiamo comunque di fare chiarezza, tra i pochi e a volte contorti riferimenti normativi a disposizione.

Per quel che concerne le e-bike, l’assunto di partenza del Legislatore è la distinzione tra bici elettrica a pedalata assistita e bici elettrica senza pedalata assistita.

Definizione di bici elettrica a pedalata assistita secondo il codice della strada

La prima tipologia è sottoposta a regolamentazione dal CDS all’art 50, allorquando si definisce la bicicletta a pedalata assistita come velocipede dotato di motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 W, la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima, se il ciclista smette di pedalare.

La stessa definizione di bici elettrica viene ripresa nel D.M. del 31 gennaio 2003, in attuazione della direttiva 2002/24/CE, rafforzando il concetto di velocipede con motore, che non può superare su strada la velocità di 25 km/h senza incappare in severe sanzioni (pecuniarie ed amministrative).

Le bici elettriche senza pedalata assistita nel codice della strada

Per quanto riguarda la seconda categoria, ovvero quella delle bici elettriche senza pedalata assistita, esse sono assimilate ai ciclomotori (di cui all’art. 52 del CDS) dalla Ordinanza Concernente le Esigenze Tecniche dei Veicoli stradali (OVET). All’art 18 della norma in questione si distingue poi tra: ciclomotori leggeri, in cui rientrano le bici elettriche ad un posto, con un motore elettrico di potenza massima di 0,5 KW, che senza la forza muscolare del conducente raggiungano una velocità massima di 20 km/h; e ciclomotori che arrivano ad una velocità massima di 25 km/h.

In merito alle e-bike potremmo concludere che in Italia la legislazione di riferimento indica nel sistema PAS (o nella sua assenza), nella potenza del motore e nella velocità massima raggiungibile, i principali criteri di catalogazione dei vari modelli e di successiva regolamentazione su strada. Ma per completare questa regolamentazione evidentemente c’è ancora molto da lavorare.

Pit bike e circolazione in circuiti privati al di fuori del codice della strada

Passiamo ora alle pit bike. Il CDS nel caso delle pit bike è di scarso aiuto, visto che le moto elettriche motard e da cross, non sono nate per viaggiare su strada, ma per “cavalcare” i circuiti, per approcciarsi ad uno sport, al mini moto cross.

Dovremmo, dunque, attenerci al codice sportivo di riferimento per capire quali sono i principi da rispettare nel salire in sella ad una pit-bike negli appositi circuiti.

Nel mondo del mini moto cross, innanzitutto, possono fare il loro ingresso tutti, dai bambini a partire dai 10 anni, agli adulti. Per le pit bike non sono previste: targa, libretto di circolazione, luci… questo perché non sono omologate per circolare su strada.

La maggior parte dei modelli di maggior successo sono fabbricati in Cina, nel rispetto degli standard di qualità e delle norme CE. Si tratta, dunque, di mezzi ecologici, divertenti molto sicuri e di grande resa e qualità.

Non possono circolare su strada, ma assicurano a chi si approccia a questo sport e ai professionisti del settore tanto divertimento ed adrenalina alle stelle.

Hoverboard, monopattino elettrico, e-bike, pit bike, sono mezzi elettrici di trasporto personale, molto simili dal punto di vista del divertimento assicurato, ma molto diversi per caratteristiche, prestazioni e criteri di omologazione.

Per evitare sanzioni ma soprattutto per ragioni di sicurezza, per tutelare la propria incolumità personale, è bene sempre attenersi alle norme di riferimento e circolare su questi mezzi rivoluzionari nel pieno rispetto delle stesse.

Bici elettriche, Hoverboard e monopattini: normativa, leggi e codice della strada per poter circolare ultima modifica: 2020-05-17T03:54:52+02:00 da Ehoverboard.it
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